Art. 7 — Strade comunali
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 1993 al 9 febbraio 1993. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Abrogato dal 1 gennaio 1993
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 1993 al 9 febbraio 1993. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Abrogato dal 1 gennaio 1993
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 12 marzo 1958 al 1 gennaio 1993. 92 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: In quanto non comprese negli articoli 2 e 4, sono comunali le strade che:
tolto: a) congiungono il maggior centro del Comune con le sue frazioni, con la prossima stazione ferroviaria o tramviaria o automobilistica, con un aeroporto o con un porto marittimo, lacuale o fluviale, ovvero con le localita' che sono sede di essenziali servizi interessanti la collettivita' comunale;
tolto: b) congiungono le frazioni del Comune tra loro;
tolto: c) le strade all'interno degli abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali o provinciali che attraversano abitati con popolazione non superiore a ventimila abitanti.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 30 APRILE 1992, N. 285
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1958-02-12;126~art7 · fonte del testo