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Per assicurare il regolare funzionamento della ferrovia Domodossola-confine svizzero sulla base della Convenzione italo-svizzera del 12 novembre 1919, il Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile potra' concedere per la ferrovia stessa, nei limiti e con le modalita' di cui all'articolo 27 del regio decreto-legge 29 luglio 1938, n. 1121, ed in deroga all'articolo 4 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, sussidi integrativi di esercizio per il quinquennio dal 1966 al 1970.
Testo in vigore dal 18 novembre 1969 al 22 dicembre 2008
