Le ferrovie e tramvie extraurbane, ammesse alle provvidenze previste dagli articoli 2 e 3 della presente legge, non potranno usufruire, a decorrere dalla data di applicazione delle provvidenze stesse, delle disposizioni di cui all'art. 27, lettera b) del regio decreto - legge 29 luglio 1938, n. 1121 ed all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 338, relative alla concessione di sussidi integrativi di esercizio.1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 21 febbraio 1957, n. 88
1la L. 21 febbraio 1957, n. 88, ha disposto (con l'art. 3) che " A parziale modifica dell'art. 4 della legge 2 agosto 1952, in 1221, le ferrovie e tramvie extraurbane per le quali, in attesa dell'attuazione dei provvedimenti di cui all'art. 3, non si faccia luogo alla rivalutazione della sovvenzione prevista dal successivo art. 5, potranno continuare ad usufruire, dal 1° luglio 1952 fino alla scadenza del termine di tempo stabilito per la effettiva esecuzione delle opere per le quali viene assentito un contributo dello Stato, dei sussidi integrativi di esercizio di cui all'art. 27, lettera b), del regio decreto-legge 20 luglio 1938, n. 1121."
Testo vigente dal 7 aprile 1957
