Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999

Art. 24 — Gare informatiche e supporto ai programmi informatici delle pubbliche amministrazioni

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A decorrere dal 1° gennaio 2001, le amministrazioni pubbliche sono tenute a pubblicare tutti i bandi e gli avvisi di gara su uno o piu' siti informatici individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che stabilisce altresi' le necessarie modalita' applicative. A decorrere dal 30 giugno 2001 gli obblighi di cui al comma 1 sono estesi alle societa' concessionarie di lavori e servizi pubblici, alle societa', alle aziende speciali e ai consorzi che gestiscono servizi pubblici, nonche' agli altri soggetti obbligati ad osservare la normativa nazionale e comunitaria sulle procedure di affidamento degli appalti pubblici. A decorrere dal 1° luglio 2001 la pubblicazione di cui al comma 1, limitatamente ai bandi ed avvisi di gara di importo inferiore a quello di applicazione della disciplina comunitaria, sostituisce ogni altra forma di pubblicazione prevista da norme di legge o di regolamento, fatta salva la normativa di origine comunitaria e fatti salvi gli obblighi di pubblicazione sui giornali quotidiani o periodici previsti dalle leggi vigenti. Con uno o piu' regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le procedure di scelta del contraente e le modalita' di utilizzazione degli strumenti informatici che le pubbliche amministrazioni possono utilizzare ai fini dell'acquisizione in via elettronica ed informatica di beni e servizi. I regolamenti assicurano la parita' di condizioni dei partecipanti, la segretezza, ove necessaria, la trasparenza e la semplificazione delle procedure, comprese quelle relative alle modalita' di collaudo e pagamento, nonche' la completezza delle offerte. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 LUGLIO 1999, N. 303, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 5 DICEMBRE 2003, N. 343)). Le spese relative al servizio informatico di cui al presente articolo sono ricomprese negli ordinari stanziamenti di bilancio. Restano ferme le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

Testo in vigore dal 1 gennaio 2004 al 1 luglio 2006

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2000-11-24;340~art24 · fonte su Normattiva