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Il servizio di vigilanza, di cui alla lettera c) dell'articolo 2, e' affidato alla Marina militare, che provvedera' all'equipaggiamento ed alla condotta dei mezzi. Il servizio sara' svolto in base alle direttive che saranno emanate d'intesa fra il Ministro della marina mercantile e il Ministro della difesa, sentite, ove occorra, le altre amministrazioni interessate. Le spese di gestione e manutenzione dei mezzi destinati al servizio di vigilanza di cui al primo comma, conseguenti alla realizzazione del programma di costruzione e acquisto dei mezzi di cui all'articolo 6, saranno a carico del Ministero della difesa. Ai comandanti delle unita' di vigilanza di cui al presente articolo, e' riconosciuta la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 221, ultimo comma, del codice di procedura penale.
Testo in vigore dal 18 gennaio 1983 al 9 ottobre 2010
