L'attivita' di controllo, riferita alla fase preliminare e successiva all'esportazione dei materiali d'armamento, effettuata anche attraverso verifiche e ispezioni, nonche' quella relativa alla certificazione, e' svolta dal Ministero degli affari esteri, fatte salve le attribuzioni e le competenze degli organi preposti alla tutela dell'ordine e sicurezza pubblica e al controllo doganale, fiscale e valutario, i quali comunque comunicano direttamente al Ministero degli affari esteri ogni notizia rilevante agli effetti della presente legge. Il Ministero degli affari esteri svolge l'attivita' di controllo, di concerto con il Ministero della difesa, e, per gli aspetti connessi alla trattazione delle informazioni classificate, con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento informazioni per la sicurezza. Il Ministero degli affari esteri nello svolgimento dell'attivita' di controllo puo' avvalersi della collaborazione degli organi preposti di cui al comma 1, secondo le modalita' da definire nel regolamento di esecuzione. Il Ministero degli affari esteri disciplina con propri atti d'indirizzo, d'intesa con le Amministrazioni interessate, le modalita' attuative dell'attivita' di controllo.

Testo vigente dal 22 luglio 2012

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1990-07-09;185~art20bis · fonte su Normattiva