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Presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e' costituito un Comitato per la difesa contro le malattie delle piante, in sostituzione del Comitato consultivo di cui al R. decreto 30 dicembre 1923. Il Comitato medesimo e' presieduto dal Sottosegretario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed e' composto: dal direttore generale dell'agricoltura, vice-presidente; dal direttore generale della produzione industriale e scambi; dal direttore generale della sanita' pubblica; dal capo della divisione cui e' attribuito il servizio fitopatologico; dal comandante generale della Milizia nazionale forestale; da un rappresentante del Ministero delle colonie; da un rappresentante della Confederazione nazionale fascista degli agricoltori; da un rappresentante della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura; da un rappresentante del Sindacato fascista dei tecnici agricoli; da un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'esportazione; da cinque membri, nominati dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, dei quali, quattro scelti fra i direttori dei Regi istituti di fitopatologia ed entomologia agraria e fra i direttori degli Istituti scientifici delle scuole superiori di agraria e delle Universita' che abbiano particolare competenza nella materia ed un direttore di Cattedra ambulante di agricoltura. I membri di nomina ministeriale durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Al Comitato sono devolute in via consultiva le attribuzioni stabilite nella presente legge, nonche' lo studio dei problemi attinenti alla difesa contro le malattie, i parassiti e le cause nemiche in generale delle piante coltivate e dei prodotti agrari, come pure l'esame delle questioni che ad esso venissero presentate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Il funzionamento del Comitato verra' disciplinato col regolamento di cui all'art. 4.

Testo in vigore dal 24 agosto 1931 al 8 novembre 2006

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1931-06-18;987~art21 · fonte del testo