Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 24/1967

    Questione infondata
    9 marzo 1967

    L'art. 1 della legge 18 giugno 1931, n. 987, prescrivendo l'autorizzazione prefettizia per l'impianto di vivai e per il commercio di piante e di semi, non è in contrasto con l'art. 41 della Costituzione perché, nella specie, l'imposizione di limiti alla libera iniziativa privata è legittimata dalla sussistenza di particolari motivi di utilità sociale, i quali risultano dal complesso delle norme della legge impugnata, emanata allo scopo di difendere le piante ed i semi dalle "cause nemiche".

    Art. 41 cost. · Art. 1 Disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 8 novembre 2006

Confronto con la versione in vigore dal 24 agosto 1931 al 8 novembre 2006. 178 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: Chiunque intenda impiantare vivai di piante, stabilimenti orticoli e stabilimenti per la preparazione e selezione di semi od esercitare il commercio di piante, parti di piante e semi, deve ottenere l'autorizzazione del prefetto della rispettiva Provincia, il quale l'accorda su parere favorevole del commissario provinciale per le malattie delle piante segnalando la concessa autorizzazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, al Regio osservatorio per le malattie delle piante competente per ragioni di territorio, ed al Consiglio provinciale dell'economia. I proprietari, i conduttori o direttori di vivai, stabilimenti orticoli e stabilimenti per la preparazione e selezione di semi, esistenti alla data della presente legge e coloro che alla data stessa esercitino gia' il commercio di piante, parti di piante e semi devono, entro tre mesi dalla detta data, dare denunzia al prefetto della rispettiva Provincia della esistenza dell'azienda al fine di ottenere l'autorizzazione di cui al primo comma. I vivai di piante, la cui produzione sia destinata, anche in parte, alla esportazione all'estero, devono possedere, oltre ai requisiti prescritti dalla presente legge, anche quelli stabiliti dalle vigenti convenzioni internazionali.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 AGOSTO 2005, N. 214

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1931-06-18;987~art1 · fonte del testo