Articolo abrogato dal d.lgs. 19 agosto 2005, n. 214.
Abrogato dal 8 novembre 2006
Articolo abrogato dal d.lgs. 19 agosto 2005, n. 214.
Abrogato dal 8 novembre 2006
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
L'art. 1 della legge 18 giugno 1931, n. 987, prescrivendo l'autorizzazione prefettizia per l'impianto di vivai e per il commercio di piante e di semi, non è in contrasto con l'art. 41 della Costituzione perché, nella specie, l'imposizione di limiti alla libera iniziativa privata è legittimata dalla sussistenza di particolari motivi di utilità sociale, i quali risultano dal complesso delle norme della legge impugnata, emanata allo scopo di difendere le piante ed i semi dalle "cause nemiche".
Art. 41 cost. · Art. 1 Disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1931
Confronto con la versione in vigore dal 24 agosto 1931 al 8 novembre 2006. 178 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Chiunque intenda impiantare vivai di piante, stabilimenti orticoli e stabilimenti per la preparazione e selezione di semi od esercitare il commercio di piante, parti di piante e semi, deve ottenere l'autorizzazione del prefetto della rispettiva Provincia, il quale l'accorda su parere favorevole del commissario provinciale per le malattie delle piante segnalando la concessa autorizzazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, al Regio osservatorio per le malattie delle piante competente per ragioni di territorio, ed al Consiglio provinciale dell'economia. I proprietari, i conduttori o direttori di vivai, stabilimenti orticoli e stabilimenti per la preparazione e selezione di semi, esistenti alla data della presente legge e coloro che alla data stessa esercitino gia' il commercio di piante, parti di piante e semi devono, entro tre mesi dalla detta data, dare denunzia al prefetto della rispettiva Provincia della esistenza dell'azienda al fine di ottenere l'autorizzazione di cui al primo comma. I vivai di piante, la cui produzione sia destinata, anche in parte, alla esportazione all'estero, devono possedere, oltre ai requisiti prescritti dalla presente legge, anche quelli stabiliti dalle vigenti convenzioni internazionali.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 AGOSTO 2005, N. 214
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1931-06-18;987~art1 · fonte del testo