Gli uffici doganali e le altre autorita' preposte ai controlli effettuano prelievi all'atto dell'ingresso in dogana di oli ad uso alimentare di importazione, con relativo costo a carico degli importatori. La denominazione dell'olio importato viene comunicata alla raffineria dopo l'esito delle analisi di cui al comma 1. Mediante periodici prelievi presso le raffinerie e' accertato che l'olio detenuto nelle medesime sia conforme, per quantita' e qualita', a quanto dichiarato nei documenti doganali. I campioni prelevati sono conservati in almeno tre esemplari nelle condizioni piu' idonee, per un periodo di dodici mesi, al fine di poter effettuare un'ulteriore verifica per accertare la stabilita' dell'olio prelevato. Possono essere eseguiti, anche su segnalazione del Ministero per le politiche agricole, analoghi controlli sulle confezioni di olio in commercio.

Testo vigente dal 29 agosto 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-08-03;313~art4 · fonte su Normattiva