Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque confezioni, detenga per vendere o comunque ponga in commercio olio extravergine di oliva e olio di oliva vergine in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di L. 800.000 per ogni cento chilogrammi di olio. Fermo quanto previsto dal comma 1, il titolare dell'impianto di raffinazione e chiunque altro violi il divieto di cui all'articolo 2, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di L. 800.000 per quintale di prodotto detenuto illegalmente. Il titolare dello stabilimento che violi le prescrizioni dell'articolo 2, comma 2, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di L. 500.000 per quintale di prodotto. La medesima sanzione si applica in caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3. E' sempre disposta la confisca dei prodotti detenuti o commercializzati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2. In caso di recidiva e' applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dall'esercizio dell'industria o del commercio nel settore degli oli di cui al comma 1 per un periodo non inferiore a trenta giorni e non superiore a tre anni, con la pubblicazione della sanzione comminata, a spese del trasgressore, su uno o piu' organi di informazione a carattere nazionale.

Testo vigente dal 29 agosto 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-08-03;313~art5 · fonte su Normattiva