L'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) e' autorizzata a concedere contributi, ai sensi dell'articolo 27, lettera g), della legge 7 febbraio 1961, n. 59, ad enti locali per l'esecuzione di opere necessarie alla realizzazione dei compiti affidati all'Azienda stessa dall'articolo 2 della indicata legge 7 febbraio 1961, n. 59.

Testo vigente dal 29 dicembre 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-12-21;843~art44 · fonte su Normattiva