Art. 44
L'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) e' autorizzata a concedere contributi, ai sensi dell'articolo 27, lettera g), della legge 7 febbraio 1961, n. 59, ad enti locali per l'esecuzione di opere necessarie alla realizzazione dei compiti affidati all'Azienda stessa dall'articolo 2 della indicata legge 7 febbraio 1961, n. 59.
Testo vigente dal 29 dicembre 1978
