Art. 2
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le rappresentanze dell'ANCI e dell'UPI e la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sara' provveduto alla determinazione e alla ripartizione delle somme da destinare al finanziamento delle funzioni gia' di competenza regionale e attribuite ai comuni dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
Testo vigente dal 29 dicembre 1978
