Per far fronte agli impegni derivanti dal decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1977, n. 106, il Ministro del tesoro e' autorizzato a versare al Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane l'importo occorrente per il pagamento, anche in deroga alle norme regolamentari del predetto Fondo, e in sostituzione dell'ANAS, delle rate dei mutui contratti dalla Societa' autostrade romane ed abruzzesi (SARA) per la costruzione delle autostrade Roma-Alba Adriatica e Torano-Pescara. Lo stanziamento e' annualmente autorizzato con apposita disposizione da inserire nella legge di approvazione del bilancio. Il Ministro del tesoro e' altresi' autorizzato a versare al suddetto Fondo centrale di garanzia l'importo di lire 75 miliardi per fronteggiare gli oneri derivanti dall'eventuale operativita' della garanzia dello Stato riconosciuta sui mutui e prestiti obbligazionari assunti all'estero, da enti autostradali a prevalente capitale pubblico, ai sensi dell'articolo 9 della legge 28 aprile 1971, n. 287.

Testo vigente dal 29 dicembre 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-12-21;843~art45 · fonte su Normattiva