Le somme pagate dal Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane e dall'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) in applicazione degli articoli 1, 2 e 4 della presente legge, nonche' dell'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1978, numero 813, convertito, con modificazioni, nella legge 19 febbraio 1979, n. 51, costituiscono, a tutti gli affetti, debiti per i concessionari interessati e saranno considerati ai fini del rimborso allo Stato in sede di legge generale per il riordino del settore autostradale e il riassetto delle societa' concessionarie a prevalente capitale pubblico. Entro il 30 settembre 1980 il Governo presentera' al Parlamento un disegno di legge per il riordino del settore autostradale ed il riassetto delle Societa' concessionarie a prevalente capitale pubblico. Tale disegno di legge dovra' contemplare, oltre alla definizione, come dal primo comma del presente articolo, dei rapporti tra il Fondo centrale di garanzia e gli enti di cui all'articolo 1, il riordino delle concessioni e la ristrutturazione, anche attraverso la revisione dei piani finanziari, delle tariffe di pedaggio dell'intero settore autostradale.

Testo vigente dal 2 agosto 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-07-23;389~art5 · fonte su Normattiva