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A partire dall'anno 1979 l'indebitamento per anticipazioni di tesoreria dei comuni, delle province e delle loro aziende di trasporto non puo' superare il limite dei tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno precedente, afferenti, per i comuni e le province, ai primi tre titoli dell'entrata e, per le aziende di trasporto, alle entrate proprie. Per le altre forme di indebitamento valgono le limitazioni disposte dall'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43. Per l'anno 1979 e per gli anni successivi il limite alla contrazione di nuovi mutui da parte delle province resta fissato a quello calcolato per l'anno 1978 qualora risulti superiore a quello determinato in applicazione del comma precedente.

Testo in vigore dal 29 dicembre 1978 al 17 maggio 1995

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1978-12-21;843~art6 · fonte su Normattiva