Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 17 marzo 1977, n. 62, si applicano anche alle anticipazioni accordate a comuni e province per somministrazione di fondi ad aziende di trasporto, costituite sotto forma di societa' per azioni, qualora l'ente locale rivesta la posizione di unico azionista o azionista di maggioranza. L'assunzione a carico dello Stato dell'onere di ammortamento dei mutui, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, e' effettuata nella medesima percentuale di partecipazione dell'ente locale al capitale sociale. Con decreto del Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia, sono designati gli istituti di credito autorizzati, anche in deroga a norme di statuto, a concedere agli enti locali i mutui occorrenti per la copertura dei disavanzi di gestione delle aziende speciali di trasporto comunali, provinciali, regionali e consortili, nonche' per la ricapitalizzazione delle aziende costituite sotto forma di societa' per azioni qualora l'ente locale rivesta la posizione di unico azionista o di azionista di maggioranza, accertati al 31 dicembre 1977, di cui all'articolo 3, secondo comma, del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43.

Testo vigente dal 29 dicembre 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-12-21;843~art7 · fonte su Normattiva