Fino a diversa regolamentazione dei servizi stessi, le gestioni governative di trasporto che gia' esercitano anche servizi urbani sono autorizzate a continuare tali servizi. Le eventuali perdite di esercizio debitamente accertate, anche relative agli esercizi precedenti, restano a carico delle gestioni governative. Si applicano le disposizioni di cui al primo e secondo comma dell'articolo 10.

Testo vigente dal 29 dicembre 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-12-21;843~art8 · fonte su Normattiva