Art. 19 — Gestioni commissariali governative che esercitano pubblici servizi di trasporto
I proventi del traffico e fuori traffico e gli altri introiti delle gestioni commissariali governative di cui all'articolo 3 della legge 15 dicembre 1990, n. 385, affluiscono ai rispettivi bilanci autonomi, unitamente ai trasferimenti dal bilancio dello Stato a copertura del disavanzo d'esercizio. Il commissario governativo presenta il rendiconto annuale della gestione nelle forme e con le modalita' stabilite ai sensi del comma 6 dell'articolo 3 della citata legge n. 385 del 1990. Detto rendiconto, corredato della relazione del collegio dei revisori, e' sottoposto all'approvazione del Ministro dei trasporti ed e' successivamente inoltrato alla Ragioneria centrale, che ne cura, dopo il controllo, l'invio alla Corte dei conti
Testo vigente dal 31 dicembre 1993
