Il contributo dello Stato alla gestione ordinaria della Cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria e al Fondo pensioni lavoratori dipendenti presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, previsto dall'articolo 12 della legge 20 maggio 1975, n. 164, e' stabilito, per l'anno finanziario 1980, in L. 80.000.000.000.

Testo vigente dal 28 aprile 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-04-24;146~art21 · fonte su Normattiva