I programmi ed i progetti predisposti in attuazione della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in conformita' delle norme comunitarie che regolano il funzionamento del Fondo sociale europeo, vengono presentati a cura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla commissione delle Comunita' europee per ottenere i relativi contributi. Vengono, altresi' presentati a cura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, al fine di ottenere i contributi comunitari, i progetti connessi con gli incentivi di cui all'articolo 14 della legge 2 maggio 1976, n. 183. I contributi di cui al primo comma affluiscono al bilancio dello Stato per essere iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro ad integrazione degli stanziamenti previsti per gli anni finanziari 1979 e 1980 dagli articoli 29 e 29-bis della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni. I contributi comunitari di cui al secondo comma sono riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale previsto dall'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, per il finanziamento integrativo dei progetti speciali. I contribuiti del Fondo sociale europeo ottenuti per gli incentivi di cui all'articolo 9 della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche e integrazioni, sono devoluti ai datori di lavoro destinatari degli incentivi stessi.

Testo vigente dal 28 aprile 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-04-24;146~art22 · fonte su Normattiva