Il Ministero dei lavori pubblici d'intesa con il Ministero di grazia e giustizia, per il completamento del piano di ammodernamento degli edifici penitenziari, e' autorizzato ad approntare procedure di appalto concorso per la costruzione di nuovi istituti di prevenzione e pena. Si applicano le norme di cui all'articolo 2 del regio decreto-legge 28 agosto 1924, n. 1396, convertito nella legge 27 maggio 1926, n. 1013. Il parere della commissione, di cui allo stesso articolo, e' sostitutivo di ogni altro parere. Gli istituti nonche' l'onere finanziario saranno indicati dal Ministero di grazia e giustizia di concerto con quelli dei lavori pubblici e del tesoro.
Testo vigente dal 28 aprile 1980
