Il termine di efficacia della legge 21 dicembre 1977, n. 967, concernente procedure eccezionali per lavori urgenti ed indifferibili negli istituti penitenziari, modificata con l'articolo 20 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e con la legge 25 gennaio 1983, n. 14, e' prorogato fino al 31 dicembre 1986. Per l'esecuzione in economia degli interventi di edilizia penitenziaria e per l'acquisizione di beni e servizi di competenza della Direzione generale per gli istituti di prevenzione e pena del Ministero di grazia e giustizia, il limite di spesa, previsto per il funzionario delegato, e' elevato a lire 50 milioni.

Testo vigente dal 8 marzo 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-03-02;55~artunico · fonte su Normattiva