Art. 4 — Interventi in materia di istituti di prevenzione e pena
E' autorizzata la spesa complessiva di lire 500 miliardi, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, in ragione di lire 250 miliardi per ciascuno degli anni 1984 e 1985, destinata esclusivamente al completamento, anche funzionale, delle opere gia' avviate alla data di entrata in vigore della presente legge in base al programma costruttivo, predisposto d'intesa con il Ministero di grazia e giustizia, ai sensi dell'articolo 4 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133, e dell'articolo 20 della legge 30 marzo 1981, n. 119. Una quota non inferiore al 10 per cento della spesa di cui al primo comma del presente articolo e' destinata alla manutenzione ed al miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie degli istituti di prevenzione e pena esistenti. Per i successivi programmi di ulteriori investimenti per la costruzione, l'adattamento, la ristrutturazione, la permuta nonche' l'acquisto di immobili da destinare ad istituti di prevenzione e pena, i Ministri interessati riferiscono alle competenti commissioni parlamentari entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Testo vigente dal 29 marzo 1985
