L'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 260, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1974, n. 354, come sostituito dall'articolo 2 della legge 2 maggio 1976, n. 160, e' sostituito dal seguente: "Fermi restando i poteri in materia di accertamenti, controlli e verifiche attribuiti agli organi dell'Amministrazione finanziaria dalle singole leggi tributarie, la Guardia di finanza procede a controlli globali per tutti i tributi nei confronti di soggetti scelti mediante sorteggio. Il sorteggio e' effettuato, secondo criteri stabiliti annualmente con decreto del Ministro delle finanze, nell'ambito di categorie economiche e professionali, con riguardo al volume di affari risultante dalle dichiarazioni annuali presentate dai contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto o ai redditi dichiarati agli effetti delle relative imposte ovvero con riguardo ad indizi di consistente evasione fiscale rilevabili da divari tra le dichiarazioni dei contribuenti e gli accertamenti degli uffici nonche' a specifici indici di capacita' contributiva desunti anche da fonti esterne all'Amministrazione finanziaria. Con lo stesso decreto il Ministro delle finanze puo' stabilire che fino al 10 per cento i sorteggi avvengano nei confronti della generalita' dei soggetti passivi di imposta. Con il decreto di cui al comma precedente puo' stabilirsi che i controlli si estendano agli amministratori e ai soci delle societa' ed ai componenti il nucleo familiare delle persone fisiche sorteggiate. I controlli previsti nei precedenti commi possono essere effettuati, con i criteri e le modalita' ivi indicati, anche da nuclei misti di funzionari delle amministrazioni delle imposte dirette e delle tasse e imposte indirette sugli affari, costituiti con decreto del Ministro delle finanze".

Testo vigente dal 28 aprile 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-04-24;146~art7 · fonte su Normattiva