Entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992 dovranno essere emanate le disposizioni concernenti:

  • a)l'adeguamento delle aliquote di importo fisso di taluni tributi nei limiti delle variazioni percentuali del valore dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, previsto dall'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165;
  • b)l'adeguamento e correzione dei coefficienti presuntivi di reddito o di corrispettivi di operazioni imponibili di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154;
  • c)i programmi e i criteri selettivi per i controlli in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e i criteri per l'effettuazione dei controlli globali nei confronti dei soggetti scelti mediante sorteggio, nonche' i programmi e i criteri per l'effettuazione di controlli incrociati e di accertamenti automatici e sintetici, anche in relazione al potenziamento degli ausili informatici e del personale addetto, in applicazione degli articoli 6 e 7 della legge 24 aprile 1980, n. 146;
  • d)le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei generi soggetti a monopolio fiscale ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825. I provvedimenti indicati nel comma 1 dovranno assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 4.151 miliardi nel 1991, a 6.890 miliardi nel 1992 e a 9.990 miliardi nel 1993.

Testo vigente dal 31 dicembre 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-12-29;408~art12 · fonte su Normattiva