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Nell'ambito dell'Amministrazione finanziaria e' istituito, alle dirette dipendenze del Ministro delle finanze, il servizio centrale degli ispettori tributari. Il servizio centrale degli ispettori tributari:

  • a)controlla l'attivita' di accertamento degli uffici avvalendosi anche degli ispettori compartimentali territorialmente competenti; controlla altresi' le verifiche eseguite dalla Guardia di finanza;
  • b)al fine del migliore espletamento del controllo di cui alla precedente lettera a), puo', in via straordinaria, eseguire verifiche e controlli ed intervenire nelle verifiche in corso di svolgimento da parte degli uffici e della Guardia di finanza;
  • c)provvede, in via straordinaria, alle verifiche ed ai controlli relativi a contribuenti nei confronti dei quali sussiste un fondato sospetto di evasione di grandi proporzioni;
  • d)formula proposte al Ministro delle finanze per la predisposizione e l'attuazione dei programmi di accertamento. Il servizio centrale degli Ispettori tributari comunica agli uffici delle imposte competenti le notizie, le informazioni ed i dati acquisiti nonche' i risultati delle verifiche eseguite. Nei procedimenti di accertamento delle imposte gli uffici devono tener conto di ogni elemento emerso.

Testo in vigore dal 28 aprile 1980 al 26 ottobre 1996

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urn:nir:stato:legge:1980-04-24;146~art9 · fonte su Normattiva