Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 ottobre 1996 al 31 ottobre 1998. Leggi il testo vigente →
Nell'ambito dell'Amministrazione finanziaria e' istituito, alle dirette dipendenze del Ministro delle finanze, il servizio centrale degli ispettori tributari. Il servizio centrale degli ispettori tributari: (( a) controlla, sulla base di direttive emanate dal Ministro delle finanze, sentite le competenti commissioni parlamentari, l'attivita' di verifica e accertamento di uffici espressamente individuati in base ad elementi oggettivi nella direttiva stessa, avvalendosi anche dei direttori regionali territorialmente competenti o dei comandanti di zona della Guardia di finanza; controlla, altresi', sulla base di direttive emanate dal Ministro delle finanze, le verifiche eseguite dalla Guardia di finanza;))
- b)al fine del migliore espletamento ((dei controlli)) di cui alla precedente lettera a), puo', in via straordinaria, eseguire verifiche e controlli ed intervenire nelle verifiche in corso di svolgimento da parte degli uffici e della Guardia di finanza;
- c)provvede, in via straordinaria, alle verifiche ed ai controlli relativi a contribuenti nei confronti dei quali sussiste un fondato sospetto di evasione di grandi proporzioni;
- d)formula proposte al Ministro delle finanze per la predisposizione e l'attuazione dei programmi di accertamento. (( d-bis) esprime pareri su specifiche questioni sottoposte al suo esame dal Ministro delle finanze.)) Il servizio centrale degli Ispettori tributari comunica agli uffici delle imposte competenti le notizie, le informazioni ed i dati acquisiti nonche' i risultati delle verifiche eseguite. Nei procedimenti di accertamento delle imposte gli uffici devono tener conto di ogni elemento emerso.
Testo in vigore dal 26 ottobre 1996 al 31 ottobre 1998
