I contributi dello Stato di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1968, n. 82, a successive modificazioni, per il completamento delle cliniche universitarie, ospedali clinicizzati o policlinici universitari, possono essere concessi direttamente agli enti ospedalieri o ai comuni, qualora siano gia' state costituite le unita' sanitarie locali, ove essi provvedano o abbiano provveduto, in base ad idonea convenzione, per conto delle universita', nel proprio ambito alla costruzione delle suddette strutture universitarie. La Cassa depositi e prestiti e gli altri istituti di credito sono autorizzati a concedere i relativi mutui.

Testo vigente dal 8 aprile 1981

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1981-03-30;119~art30 · fonte su Normattiva