I rapporti degli enti ospedalieri costituiti ai sensi del precedente articolo 1 con gli organismi sanitari locali e con gli altri enti ospedalieri si svolgono nel rispetto delle autonomie di cui alla presente legge e dovranno essere disciplinati dalla legge di riforma sanitaria.

Testo vigente dal 28 dicembre 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-11-26;817~art3 · fonte su Normattiva