All'articolo 6 della legge 18 marzo 1968, n. 431, e' aggiunto il seguente comma: "A decorrere dal 1 gennaio 1973 i contributi di cui al precedente comma possono essere concessi anche a quelle province che, pur disponendo di ospedale psichiatrico proprio, siano state costrette, per obiettive e documentate ragioni di carenza di posti letto, ad avvalersi, in base a regolari convenzioni, di istituti ospedalieri eretti in enti morali e non aventi finalita' di lucro, e provvedano a migliorare l'assistenza ai malati di mente secondo i criteri della presente legge".

Testo vigente dal 8 gennaio 1975

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urn:nir:stato:legge:1974-12-24;711~art2 · fonte su Normattiva