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Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 10 della legge 5 agosto 1978, n. 468, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nell'anno 1982, restano determinati in lire 3.217.673.000.000 per il fondo speciale destinato alle spese correnti, e in lire 9.701.717.000.000 per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale, secondo il dettaglio di cui agli elenchi n. 6 e n. 7 allegati allo stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario. La dotazione dei fondi speciali di parte corrente e di conto capitale di cui al primo comma e' incrementata, rispettivamente, dell'ulteriore somma di lire 7.000 miliardi da preordinare nell'elenco n. 6 con la denominazione di "interventi in materia di sgravi contributivi" e di lire 6.000 miliardi da preordinare nell'elenco n. 7 con la denominazione di "Fondo investimenti e occupazione". Le leggi che autorizzano le spese per gli investimenti e l'occupazione, per le quali e' predisposta la copertura mediante l'incremento del fondo speciale per le spese in conto capitale di cui al comma precedente, disciplinano le modalita' della presentazione dei progetti regionali che possono essere finanziati a carico del predetto incremento del fondo speciale. I progetti regionali possono prevedere il finanziamento di interventi e programmi di competenza degli enti locali, coordinati a livello regionale.
Testo in vigore dal 26 aprile 1982 al 12 agosto 1982
