Le disponibilita' del Fondo investimenti e occupazione di cui al secondo comma dell'articolo 3 della legge 26 aprile 1982, n. 181, sono ripartite, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, in:

  • 1)lire 1.400 miliardi per la costituzione presso la Cassa depositi e prestiti di un fondo di rotazione per investimenti mobiliari;
  • 2)lire 1.000 miliardi all'Ente nazionale per l'energia elettrica;
  • 3)lire 300 miliardi per maggiori detrazioni sulla imposta sul valore aggiunto;
  • 4)lire 870 miliardi per finanziamento di interventi infrastrutturali o sul territorio o di rilevante interesse economico anche per l'agricoltura;
  • 5)lire 1.180 miliardi per interventi nel settore industriale pubblico e privato;
  • 6)lire 100 miliardi per interventi, ai sensi della legge 12 agosto 1977, n. 675, a favore di imprese cooperative;
  • 7)lire 50 miliardi per la meccanizzazione in agricoltura;
  • 8)lire 100 miliardi per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti agrari di esercizio di cui all'articolo 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760;
  • 9)lire 100 miliardi per interventi nel settore agricolo ai sensi dell'articolo 1 della legge 1 luglio 1977, n. 403;
  • 10)lire 50 miliardi per interventi a favore della cooperazione agricola, ai sensi dell'articolo 5 della legge 1° luglio 1977, n. 403;
  • 11)lire 70 miliardi per il pagamento delle garanzie gia' escusse di cui all'articolo 3 della legge 31 marzo 1982, n. 119;
  • 12)lire 100 miliardi per l'incremento del fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;
  • 13)lire 30 miliardi ad incremento dei fondi di dotazione degli istituti di mediocredito regionali del Mezzogiorno, da ripartirsi con delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

Testo vigente dal 11 agosto 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-08-07;526~art51 · fonte su Normattiva