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La ritenuta d'acconto di cui al secondo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni, non si applica agli interessi corrisposti dalle aziende ed istituti di credito sui depositi e conti correnti intrattenuti con gli istituti centrali di categoria.
Testo in vigore dal 26 aprile 1982 al 1 luglio 1998
