Art. 1 — Diritto di associazione sindacale
Il comma 2 dell'articolo 1475 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' sostituito dal seguente: «2. In deroga al comma 1, i militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale per singola Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare o interforze». ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 NOVEMBRE 2023, N. 192)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 NOVEMBRE 2023, N. 192)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 NOVEMBRE 2023, N. 192)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 NOVEMBRE 2023, N. 192)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 NOVEMBRE 2023, N. 192)).
Testo vigente dal 31 dicembre 2023
