Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 dicembre 1984 al 20 novembre 1985. Leggi il testo vigente →

Al fine di ridurre i costi e di contenere la spesa complessiva entro i limiti di stanziamento di cui all'articolo 17, le regioni e le province autonome approvano, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, anche a stralcio dei rispettivi piani sanitari, programmi di riorganizzazione della rete ospedaliera contenenti norme vincolanti per l'adeguamento dell'attivita' ospedaliera nell'ambito regionale ai seguenti parametri e principi:

  • a)posti letto per abitante pubblici e convenzionati obbligatoriamente, e posti letto con strutture private convenzionate calcolati al cinquanta per cento: sei per mille;
  • b)tasso di spedalizzazione: centoquaranta per mille;
  • c)tasso di utilizzazione dei posti letto non inferiore a: settantacinque per cento;
  • d)durata media della degenza: dieci giorni;
  • e)soppressione o trasformazione delle divisioni o sezioni autonome con tasso di utilizzazione mediamente inferiore al cinquanta per cento nel triennio 1982-1984. E' fatto divieto nelle regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano con dotazione complessiva di posti letto superiore al parametro di cui alla lettera a) del precedente comma di procedere alla costruzione di nuovi ospedali, all'appalto di opere di completamento di ospedali in costruzione e di ampliamento di quelli esistenti. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono consentire deroghe al divieto di cui al comma precedente solamente per esigenze connesse al potenziamento dei servizi di pronto soccorso, ovvero al riequilibrio territoriale dei servizi di diagnosi e cura, ovvero all'ammodernamento o sostituzione di strutture vetuste, con contestuale disattivazione di un numero corrispondente di posti letto. I posti di organico, anche riferiti alle piante organiche provvisorie eccedenti a seguito delle soppressioni e delle trasformazioni, sono portati in detrazione delle piante organiche stesse ovvero trasformati per le esigenze dei nuovi servizi per l'attuazione dei servizi sanitari territoriali. Il personale non utilizzato e' trasferito ad altro posto, di corrispondente profilo e posizione funzionale, vacante presso la propria o altra unita' sanitaria locale della regione o provincia autonoma, con l'osservanza dei criteri previsti dagli articoli 39, primo, secondo e terzo comma, 40 e 41 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in quanto compatibili, o, in mancanza, e' utilizzato in sovrannumero riassorbibile.

Testo in vigore dal 29 dicembre 1984 al 20 novembre 1985

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1984-12-22;887~art16 · fonte su Normattiva