Norme per la programmazione sanitaria e per il piano sanitario triennale 1986-88

Art. 10 — Disposizioni particolari in materia di organizzazione degli ospedali

I piani sanitari delle regioni e delle province autonome, nel definire le misure di cui al precedente articolo 9, lettera f), devono contenere indicazioni vincolanti finalizzate alla utilizzazione ottimale dei servizi e dei posti letto in conformita' ai seguenti parametri tendenziali:

  • a)dotazione media dei posti letto nell'ambito della regione o provincia autonoma del 6,5 per mille abitanti, di cui almeno l'1 per mille riservato alla riabilitazione, considerando i posti letto in ospedali pubblici, quelli convenzionati obbligatoriamente e quelli dei presidi delle unita' sanitarie locali di cui all'articolo 43, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonche' i posti letto di strutture private convenzionate, valutati, questi ultimi, limitatamente ai fini del computo di cui sopra, al 50 per cento. Tale standard e' riferito al tasso di spedalizzazione della popolazione residente nella regione e potra' essere variato in misura proporzionale ai flussi di ricovero da altre regioni. L'anzidetto standard, nelle regioni dove la dotazione dei posti letto e' superiore all'8 per mille, puo' essere raggiunto entro il 1990;
  • b)tasso medio di spedalizzazione: 160 per mille;
  • c)tasso minimo di utilizzazione dei posti letto compreso tra il 70 e il 75 per cento;
  • d)durata media della degenza: undici giorni. 2. i piani sanitari delle regioni e delle province autonome devono altresi' prevedere:
  • a)la ristrutturazione, nel triennio 1986-88, in deroga a quanto previsto dagli articoli 36 e seguenti della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e dai decreti del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128 e n. 129, delle degenze ospedaliere in aree funzionali omogenee afferenti alle attivita' di medicina, di chirurgia e di specialita', che, pur articolate in divisioni, sezioni e servizi speciali di diagnosi e cura, anche a carattere pluridisciplinare, siano dimensionate in rapporto alle esigenze assistenziali e rappresentino misure di avvio all'applicazione dell'articolo 17 della legge 23 dicembre 1978, numero 833;
  • b)la soppressione, l'accorpamento e la trasformazione in servizi speciali di diagnosi e cura, previsti dall'articolo 36, sesto comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132, delle divisioni o sezioni autonome con tasso di utilizzazione dei posti letto, con esclusione di quelli adibiti a ricoveri diurni, mediamente inferiori al 50 per cento nel triennio 1982-84, escludendo dal calcolo in ciascun anno il mese con maggiore ed il mese con minore utilizzazione, fatti salvi i periodi di chiusura per ragioni oggettive di forza maggiore. Nella realizzazione di tali interventi nonche' di quelli di cui alla precedente lettera a), sono fatte salve le esigenze della didattica e della ricerca nell'ambito delle strutture universitarie convenzionate ai sensi dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
  • c)le scelte volte a promuovere una migliore e piu' umana qualita' della vita dei degenti negli ospedali, avendo anche riguardo alla possibilita' di realizzare, soprattutto per i bambini, soddisfacenti rapporti con i familiari e con l'ambiente esterno nella piena salvaguardia delle esigenze igieniche e terapeutiche dei presidi ospedalieri. 3. E' fatto divieto, nelle regioni e nelle province autonome con dotazione complessiva di posti letto superiore a quella indicata alla lettera a) del comma 1, di procedere alla costruzione di nuovi ospedali ed all'ampliamento di quelli esistenti. 4. Le regioni e le province autonome possono consentire deroghe al divieto di cui al precedente comma 3 solamente per esigenze connesse al potenziamento dei servizi di pronto soccorso, ovvero al riequilibrio territoriale dei servizi di diagnosi e cura, ovvero all'ammodernamento o sostituzione di strutture vetuste, con contestuale disattivazione di un numero non inferiore di posti letto nel territorio della stessa o di altra unita' sanitaria locale. 5. Nel caso di soppressione di divisioni o sezioni autonome non e' consentito procedere a convenzionamenti con istituzioni private in sostituzione delle divisioni o sezioni soppresse. 6. Gli spazi ospedalieri risultanti liberi per effetto delle misure indicate nei commi precedenti sono destinati con priorita':
  • a)alla strutturazione di specifiche sezioni di degenza per la riabilitazione di malati lungodegenti e ad alto rischio invalidante;
  • b)ad attivita' di spedalizzazione a ciclo diurno;
  • c)all'esercizio dell'attivita' libero-professionale in sede ospedaliera dei medici a tempo pieno, ai sensi dell'articolo 35, commi sesto e settimo, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;
  • d)a migliorare la ricettivita' alberghiera dell'ospedale, anche per servizi da rendere a pagamento quale forma di autofinanziamento delle unita' sanitarie locali, ai sensi dell'articolo 25, secondo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730. 7. I posti di organico anche se riferiti alle piante organiche provvisorie, eccedenti a seguito delle soppressioni e delle trasformazioni, sono portati in detrazione dalle piante organiche stesse ovvero trasformati per le esigenze dei nuovi servizi di cui al precedente articolo 2 o dei progetti-obiettivo indicati al precedente articolo 8. 8. Il personale non utilizzato e' trasferito ad altro posto di corrispondente profilo e posizione funzionale vacante presso la propria o altra unita' sanitaria locale della regione o della provincia autonoma con l'osservanza dei criteri previsti dagli articoli 39, primo, secondo e terzo comma, 40 e 41 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in quanto compatibile, o in mancanza e' utilizzato in soprannumero riassorbibile. 9. I piani sanitari delle regioni e delle province autonome devono inoltre contenere disposizioni riguardanti la riorganizzazione dei turni di lavoro dei medici dei servizi di diagnosi e cura e del personale dei servizi di diagnostica strumentale, l'utilizzazione intensiva delle camere operatorie e delle apparecchiature di tecnologia avanzata e di maggior costo, i criteri per l'organizzazione dei posti di pronto intervento ospedaliero con servizio di reperibilita', nonche' la utilizzazione degli incentivi ad incremento della produttivita' degli ospedali nel loro insieme e nelle singole componenti di degenza, tecniche ed economali. 10. I piani sanitari delle regioni e delle province autonome, fermo restando l'obiettivo della piena utilizzazione e del riequilibrio territoriale dei presidi pubblici, indicano il fabbisogno di convenzioni con istituzioni private di ricovero e cura, stabilendo ambiti programmati di collaborazione in relazione alla funzione complementare ad esse affidata. 11. L'ambito programmato di collaborazione va definito tenendo conto della dislocazione territoriale delle istituzioni da convenzionare in relazione al fabbisogno assistenziale da soddisfare, e della presenza di presidi convenzionati obbligatoriamente ai sensi degli articoli 39, 41, 42 e 43, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833. 12. E' abrogato l'articolo 16 della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

Testo vigente dal 5 novembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-10-23;595~art10 · fonte su Normattiva