Per i periodi settimanali decorrenti da quello in corso al 1 gennaio 1986, le somme corrisposte ai lavoratori a titolo di integrazione salariale, nonche' quelle corrisposte a titolo di prestazioni previdenziali ed assistenziali sostitutive della retribuzione, che danno luogo a trattamenti da commisurare ad una percentuale della retribuzione non inferiore all'80 per cento, sono ridotte in misura pari all'importo derivante dall'applicazione delle aliquote contributive previste a carico degli apprendisti alle lettere a) e b) dell'articolo 21 della presente legge. La riduzione medesima non si applica ai trattamenti di malattia e di maternita', nonche' all'indennita' di richiamo alle armi.

Testo vigente dal 28 febbraio 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-02-28;41~art26 · fonte su Normattiva