A decorrere dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1986 e' estesa a carico degli apprendisti la disciplina degli obblighi contributivi a carico della generalita' dei lavoratori dipendenti relativamente:

  • a)all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, con una riduzione di tre punti della relativa aliquota contributiva;
  • b)alla contribuzione per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, con una riduzione di 0,50 punti della quota prevista dal comma 1 del successivo articolo 31.

Testo vigente dal 28 febbraio 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-02-28;41~art21 · fonte su Normattiva