Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi

Art. 1 — Finanziamento delle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali

A decorrere dal 1 luglio 1990 l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attivita' commerciali, titolari, coadiuvanti e coadiutori, e' pari al 12 per cento del reddito annuo derivante dalla attivita' di impresa che da' titolo all'iscrizione alla gestione, dichiarato ai fini Irpef, relativo all'anno precedente. Per i soggetti iscritti alle gestioni di cui al comma 1 in qualita' di coadiuvanti ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 luglio 1959, n. 463, o di coadiutori, ai sensi dell'articolo 2 della legge 22 luglio 1966, n. 613, di eta' inferiore ai ventuno anni, l'aliquota contributiva di cui al comma 1 e' ridotta al 9 per cento. Il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali dovuti alle gestioni di cui al comma 1 da ciascun assicurato e' fissato nella misura del minimale annuo di retribuzione che si ottiene moltiplicando per 312 il minimale giornaliero stabilito, al 1 gennaio dell'anno cui si riferiscono i contributi, per gli operai del settore artigianato e commercio dell'articolo 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni. In presenza di un reddito di impresa superiore al limite di retribuzione annua pensionabile cui si applica la percentuale massima di commisurazione della pensione prevista per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, la quota di reddito eccedente tale limite viene presa in considerazione ai fini dei versamenti dei contributi previdenziali, sino a concorrenza di un importo pari a due terzi del limite stesso. Ai fini del versamento di cui ai precedenti commi il titolare deve indicare la quota di reddito di pertinenza di ciascun coadiuvante o coadiutore. Il complesso delle quote dei collaboratori non puo' superare, in ogni caso, il 49 per cento del reddito d'impresa di cui al comma 1. Tale ripartizione ha effetto anche ai fini della commisurazione del reddito per il diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali in favore dei lavoratori autonomi artigiani ed esercenti attivita' commerciali. I contributi di cui al presente articolo e quelli di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538, e successive modificazioni ed integrazioni si prescrivono con il decorso di dieci anni dalla data in cui avrebbero dovuto essere versati; la disposizione di cui al presente comma si applica anche alle prescrizioni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Per i periodi di assicurazione inferiori all'anno solare i contributi sono rapportati a mese. Entro il 30 giugno 1991 i l avoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attivita' commerciali provvederanno al versamento dei contributi a conguaglio per il secondo semestre 1990 in base alla differenza tra quanto risultante dalle disposizioni di cui al presente articolo e quanto versato in base alle previgenti disposizioni.

Testo vigente dal 13 agosto 1990

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Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 1, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 14043/2025

    26 maggio 2025
    • PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI)
    • LAVORATORI AUTONOMI

    Nella determinazione della base imponibile funzionale ad accertare la contribuzione dovuta dai lavoratori autonomi iscritti alla gestione commercianti non rientrano i redditi di capitale, come quelli derivanti da una partecipazione a società di capitali che non si accompagni alla prestazione di attività lavorativa, in quanto la distinzione operata dall'art. 53, comma 2, lettera d), del d.P.R. n. 917 del 1986, tra partecipazione agli utili del socio fondatore (generante reddito da lavoro autonomo) e del socio non fondatore (generante reddito di capitale) rileva ai soli effetti fiscali ma non è idonea a incidere sulla qualificazione dei relativi redditi a fini contributivi. 304 <!-- pag. 305 -->

    Art. 1 · Art. 53 t.u.i.r.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 11216/2025

    28 aprile 2025
    • PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI)
    • PRESCRIZIONE

    La prescrizione dei contributi a percentuale dovuti alla Gestione commercianti dell'INPS decorre non già dalla scadenza del versamento dei contributi sul minimale di reddito ma da quella del versamento a saldo di quanto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi.

    Art. 1 · Art. 2935 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 384/1993

    Questione inammissibile
    28 ottobre 1993

    Manifesta inammissibilità della questione per mancanza di adeguata motivazione sulla rilevanza, non avendo il giudice rimettente precisato se, nel caso oggetto del giudizio 'a quò, si verifichi l'ipotesi, da lui prospettata in astratto, di mancanza di reddito o di reddito inferiore al minimo stabilito dalla norma impugnata.

    Art. 3 cost. · Art. 53 cost. · Art. 1 Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1990-08-02;233~art1 · fonte su Normattiva