[1]Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti. La presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1989. La presente legge munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[2]Data a Roma, addi' 24 dicembre 1988
[3]COSSIGA
[4]DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri
[5]AMATO, Ministro del tesoro
[6]Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Testo vigente dal 29 dicembre 1988
