Art. 36 — Clausola di salvaguardia
[1]Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. La presente legge munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[2]Data a Roma, addi' 5 agosto 2022
[3]MATTARELLA
[4]Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri Giorgetti, Ministro dello sviluppo economico Visto, il Guardasigilli: Cartabia
Testo vigente dal 31 dicembre 2023
