All'articolo 13 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, recante l'indicazione degli atti soggetti all'imposta di bollo, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)nel comma 1, concernente fatture, note e altri documenti similari, il primo periodo del numero 2) della colonna relativa al modo di pagamento e' sostituito dal seguente: "Per le quietanze relative a mandati, ordinativi, vaglia del tesoro ed altri titoli di spesa dello Stato, l'imposta e' riscossa in modo virtuale al momento della emissione delle stesse";
  • b)nella nota 3-ter del comma 2-bis, come modificata dall'articolo 3, comma 12, lettera a), numero 2), del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n.30, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Non sono soggetti- all'imposta gli estratti dei conti correnti postali che presentino un saldo negativo per tre mesi consecutivi a seguito dell'applicazione della predetta imposta e che siano chiusi d'ufficio". Ai fini delle disposizioni dell'articolo 13, comma 2-bis, della tariffa di cui al comma 1 del presente articolo, introdotto dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n.557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, concernente gli estratti conto inviati dalle banche ai clienti, si considerano depositati presso le banche anche i titoli emessi con modalita' diverse da quelle cartolari e non materialmente detenuti dalle stesse. Nell'articolo 7, primo comma, della tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.642, e successive modificazioni, relativa agli atti esenti dall'imposta di bollo, dopo le parole: "libretti postali di risparmio, vaglia postali e relative quietanze;" sono inserite le seguenti: "ricevute ed altri documenti relativi a conti correnti postali non soggetti all'imposta di bollo sostitutiva di cui all'articolo 13, comma 2-bis, della tariffa annessa al presente decreto; estratti di conti correnti postali intestati ad amministrazioni dello Stato;".

Testo vigente dal 14 maggio 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-05-08;146~art6 · fonte su Normattiva