1. La quota variabile del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 14 giugno 1990, n. 158, al netto degli stanziamenti annuali previsti dalle leggi di settore, e' determinata per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996 in lire 137 miliardi. 2. A decorrere dall'anno 1994 il fondo comune determinato ai sensi dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni e integrazioni, viene ripartito in proporzione alle somme attribuite a ciascuna regione per l'anno precedente allo stesso titolo. Le erogazioni sono disposte in quote trimestrali al netto delle somme di cui all'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151.

Testo vigente dal 28 dicembre 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-12-24;538~art5 · fonte su Normattiva