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In relazione al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare in applicazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e tenendo conto del disposto dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, la restituzione del drenaggio fiscale e' ridotta del 60 per cento. Le minori entrate per imposta sul reddito delle persone fisiche, derivanti dall'applicazione del comma 1, sono valutate per gli anni 1995, 1996 e 1997, rispettivamente, in lire 400 miliardi, in lire 500 miliardi e in lire 500 miliardi.
Testo in vigore dal 30 dicembre 1994 al 24 marzo 1995
