Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 3, comma 3, recante disposizioni sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: "d-bis) la maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici prevista dall'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544.";
  • b)all'articolo 13, comma 2, concernente talune detrazioni di imposta, le parole: "di lire 70.000" sono sostituite dalle seguenti: "di lire 120.000".

Testo vigente dal 29 dicembre 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-12-23;449~art3 · fonte su Normattiva