All'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente: "8. Le mance di cui all'articolo 47, comma 1, lettera l), costituiscono reddito imponibile nella misura del 75 per cento dell'ammontare percepito nel periodo d'imposta".

Testo vigente dal 18 dicembre 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-12-11;381~art3 · fonte su Normattiva