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Nel rispetto delle previsioni finanziarie di cui all'articolo 25, a decorrere dall'esercizio 1984, il disavanzo di gestione risultante dal conto consuntivo dell'unita' sanitaria locale, ferma restando l'applicazione dell'articolo precedente, e' ripianato a cura della regione o provincia autonoma competente. Quando il disavanzo non puo' essere ripianato con le disponibilita' complessive di parte corrente della quota del fondo sanitario nazionale assegnate alla regione o provincia autonoma, o con le disponibilita' derivanti dalle entrate previste dal secondo comma dell'articolo 25, la regione o provincia autonoma e' tenuta a ripianare il disavanzo delle unita' sanitarie locali mediante:

  • 1)prelievo dei fondi necessari dalla quota del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e per le regioni a statuto speciale o province autonome dalle corrispondenti entrate di parte corrente previste dai rispettivi ordinamenti;
  • 2)quote di partecipazione al costo delle prestazioni, con esenzione dei soggetti esonerati dalla partecipazione alla spesa in base a leggi nazionali e garantendo la gratuita' delle prestazioni ospedaliere e la somministrazione gratuita dei farmaci di cui al secondo comma del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Limitatamente all'esercizio 1984 la disposizione di cui al primo comma si applica esclusivamente al disavanzo della gestione di competenza.

Testo in vigore dal 28 dicembre 1983 al 15 novembre 1984

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urn:nir:stato:legge:1983-12-27;730~art29 · fonte su Normattiva