Alle unita' sanitarie locali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni. Agli eventuali disavanzi di gestione, ferma restando la responsabilita' diretta delle predette unita' sanitarie locali, provvedono le regioni con risorse proprie, con conseguente esonero di interventi finanziari da parte dello Stato. 4 L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente capo, in quanto costituente fonte di responsabilita' patrimoniale, deve essere tempestivamente e circostanziatamente denunciata alla competente procura regionale della Corte dei conti, ai fini di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Il direttore generale o il commissario straordinario della unita' sanitaria locale e' direttamente responsabile per le somme indebitamente corrisposte ai medici di medicina generale ed ai pediatri di libera scelta convenzionati in caso di omissione o inesatta esecuzione degli obblighi posti a carico degli stessi. E' altresi' direttamente responsabile del rispetto dei termini e della regolarita' di tutte le spettanze ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta come previsto dai rispettivi contratti di lavoro.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

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La Corte Costituzionale, con sentenza 21-28 luglio 1995, n. 416 (in G.U. 1a s.s. 2/8/1995, n. 32) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 10, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, nella parte in cui impone alle regioni di provvedere con risorse proprie al ripiano degli eventuali disavanzi di gestione anche in relazione a scelte esclusive o determinanti dello Stato".

Testo vigente dal 3 agosto 1995

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 416/1995

    Ha colpito questo articolo
    28 luglio 1995

    È costituzionalmente illegittimo l'art. 10, primo comma, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), nella parte in cui impone alle regioni di provvedere con risorse proprie al ripiano degli eventuali disavanzi di gestione nel settore sanitario anche in relazione a scelte esclusive o determinanti dello Stato. Invero, la garanzia dell'autonomia finanziaria delle regioni comporta che, nei rapporti tra Stato e regioni, ciascun soggetto resta tenuto per i disavanzi di gestione conseguenti alle scelte operate nell'ambito della propria autonomia fissata anche dalle disponibilità finanziarie, sulla base di proprie determinazioni, ma non può pretendere di addossare i conseguenti disavanzi, derivanti in via esclusiva o in modo determinante da scelte proprie, su altri soggetti, sicché non possono essere addossati al bilancio regionale gli oneri relativi alla spesa sanitaria derivanti da decisioni non imputabili alla regione stessa. La norma impugnata, pertanto, imponendo alle regioni di provvedere al ripiano dei disavanzi di gestione anche in relazione a scelte legislative dello Stato, viola sia l'autonomia finanziaria, di bilancio e di spesa delle regioni, operando un condizionamento della medesima finanza regionale, sia il principio del parallelismo tra responsabilità di disciplina e di controllo e responsabilità finanziaria. - V. S. nn. 355/1993, 452/1989. red.: A. Franco

    Art. 117 cost. · Art. 118 cost. · Art. 119 cost. · Art. 97 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1994-12-23;724~art10 · fonte su Normattiva