Per gli anni 1984 e 1985 la misura della tassa erariale di cui all'articolo 5, trentunesimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, e' pari a quella stabilita per l'anno 1983 per la tassa erariale di circolazione dal decreto-legge 21 dicembre 1982, n. 923, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1983, n. 29. Coloro che, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, hanno versato il tributo per periodi fissi dell'anno 1984 in misura inferiore a quella indicata nel precedente comma debbono corrispondere l'integrazione relativa a tali periodi nei termini e con le modalita' che saranno stabiliti con decreto del Ministro delle finanze.

Testo vigente dal 28 dicembre 1983

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urn:nir:stato:legge:1983-12-27;730~art3 · fonte su Normattiva