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In relazione all'articolo 18 del decreto legislativo luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 82, ed agli impegni in materia di personale non statale addetto agli istituti scientifici ed ai centri di studio, di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1167, lo stanziamento relativo e' autorizzato con apposita disposizione da inserire nella legge di approvazione del bilancio.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1977 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1977-12-22;951~art11 · fonte del testo